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Alcol, Droga, Farmaci e Sicurezza Stradale.

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Servizio di Tossicologia Forense e Antidoping, Azienda Ospedaliera e Università di Padova.

Ann. Ist. Super. Sanità, vol 36, n. 1 (2000), pp. 29-40

Indice

  1. Studi psicofarmacologici di "Interazione Uomo-Macchina"
  2. Studi di epidemiologia
  3. Riferimenti legislativi e applicativi
  4. Servizio di prevenzione degli incidenti stradali nella regione Veneto
  5. Discussione e conclusioni
  6. Raccomandazioni

Summary. (Alcohol, Drugs and Traffic Safety). Deaths due to road accidents during weekends have become a worrying phenomenon in Italy. With the aim of highlighting the role of psychotropic substances (alcohol, drugs of abuse) in causing road accidents, a survey based on clinical and chemico-toxicological analyses has been carried out on car drivers in the Veneto region during night weekends since 1994. Rapid clinical screening was carried out on 7952 drivers. 1399 of these, suspected to be under the influence of psychotropic substances, were subjected to complete clinical and toxicological ascertainment involving the following procedures: a) anamnesis, aiming at evidence of possible current or past use of psychotropic substances; b) objective clinical examination, aiming at finding evidence of recent (signs of acute or chronic intoxication) or past use (signs of withdrawal or associated organic pathologies) of psychotropic substances; c) double sampling of blood and urine and chemico-toxicological analysis using immunochemical, GC-HS and GC/MS-SIM techniques.
As well as many data of social and behavioural interest, processing of results demonstrated that: a) 56.7% of the drivers examined had consumed alcoholic beverages; b) 30.4% had BACs higher than the threshold permitted in Italy (80 mg% mL); c) 15.7% of drivers were found to be under the influence of drugs of abuse or psychoactive drugs; d) the most frequently found substances were (in order): cannabinoids, stimulants (cocaine, amphetamines), opiates.

Riassunto. Al fine di studiare l'incidenza del fenomeno "guida sotto l'influenza di alcol e stupefacenti" nella Regione Veneto é stato svolto un Servizio di accertamenti tossicologico-forensi su conducenti di autoveicoli nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica a partire dal 1994.
Si é proceduto ad uno screening clinico rapido su 7952 conducenti, 1399 dei quali sono stati sottoposti ad un accertamento tossicologico-forense completo, comprensivo di:
a) anamnesi generale e mirata; b) esame obiettivo mirato al rilievo di segni di assunzione recente di sostanze psicoattive, di astinenza o di patologie droga-correlate; c) prelievo in doppio (per Analisi ed eventuali Controanalisi) di campioni si sangue e di urina; d) analisi chimico-tossicologiche impiegando tecniche immunochimiche e cromatografiche. Il 56,7% dei conducenti esaminati aveva una alcolemia rilevabile; il 30,4% si trovava in stato di ebbrezza da alcol (alcolemia > 80 mg/100ml); il 15,7% dei conducenti esaminati si trovava alla guida in stato di intossicazione da stupefacenti; le sostanze psicoattive rilevate con maggior frequenza sono, in ordine decrescente, cannabinoidi, stimolanti (cocaina ed amfetamine), oppiacei.

Parole chiave: alcol, sostanze psicoattive, sicurezza stradale, conducenti.

Key words: alcohol, psychoactive substances, traffic safety, drivers.

Gli incidenti stradali sono causa importante di morbidità e di problemi sociali in tutto il mondo.
L'entità e la gravità epidemica del fenomeno sono testimoniate dai rilevanti costi economici annui (450 miliardi di dollari nel mondo; 70 miliardi di ECU in Europa; 10 miliardi di ECU in Italia). Si tratta del valore economico del singolo soggetto, delle risorse professionali perdute, dei costi di ospedalizzazione, ai quali si aggiungono i danni materiali ai veicoli e alle cose, la perdita di produttività, i costi di giustizia e quelli derivanti dai crescenti oneri di assicurazione.
L'insufficienza di contrasto e di controllo, esercitata dalla vigente normativa sul complesso delle variabili fin qui esposte, è ancora più rilevante nei confronti dell'influenza comportamentale esercitata dall'abuso epidemico di farmaci, alcol e droghe.
Il crescente innalzamento dell'età media della popolazione, la conseguente diffusione delle patologie croniche, il correlato ampio consumo di farmaci ad effetto psicoattivo e disabilitante, contribuiscono a moltiplicare i fattori di rischio e a suscitare "neo-interazioni farmaco-tossicologiche" capaci di gravi conseguenze comportamentali.
Il presente lavoro intende trattare brevemente il ruolo svolto dai farmaci e dalle sostanze psicoattive nella genesi della disabilità e degli incidenti stradali e fornire i presupposti, i criteri, i metodi applicativi ed i risultati della Campagna di prevenzione in corso di realizzazione nel Veneto dal 1994, con la collaborazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità, della Croce Rossa Italiana e del Compartimento della Polizia Stradale del Veneto e dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Verona.


1. Studi psicofarmacologici di "Interazione Uomo-Macchina"

Il termine "Interazione Uomo-Macchina" si riferisce al complesso di azioni e abilità richieste nella conduzione di veicoli a motore e di macchinari complessi, come quelli industriali. L'alcol, le droghe ed i farmaci possono influire sulle funzioni psicosensoriali alla base di tali abilità.
Risultati sperimentali concordanti dimostrano che:

Allo scopo di verificare lo "Stato delle conoscenze sperimentali" è stata esaminata la letteratura internazionale pubblicata nell'ultimo decennio, utilizzando ricerche computerizzate nelle più vaste banche di dati, articoli di revisione comparsi su riviste specializzate, atti di convegni internazionali [1].
In particolare, sono stati considerati 381 studi sperimentali su 198 sostanze, appartenenti alle classi farmacologiche indicate in Tabella 1.
I dati di ogni lavoro sono stati estrapolati e caricati su un database, distinguendo: sostanza investigata; classe farmacologica; dose impiegata; effetti del farmaco sulla performance psicomotoria nelle categorie Test di Guida Reale (RDT), Simulatore di Guida (DS) e Test di Laboratorio (LT).
Nell'ambito dei LT, sono state distinte le seguenti funzioni neuropsichiche: test di attenzione; test di ondeggiamento del corpo; test cognitivi; test di fusione della luce intermittente; tempi di reazione a stimoli diversi; test di coordinazione senso-motoria; test di vigilanza; test visivi.
La valutazione degli effetti di ogni dose impiegata per ogni farmaco, dedotta dalla significatività statistica rispetto al placebo, ha condotto ad una delle seguenti conclusioni:

Sono stati valutati gli effetti dei farmaci in test di guida reale (RDT-Real Driving Test), al simulatore di guida (DS-Driving Simulator) e su test di laboratorio (LT-Laboratory test), quantificando quindi il numero dei risultati classificati come "Disabilità", "Miglioramento" o "Nessun Effetto".

Gli effetti delle singole sostanze sulla performance psicomotoria sono stati quindi indagati, valutandoli in termini di "Disabilità", "Miglioramento" o "Nessun Effetto". Ogni sostanza è stata assegnata ad una delle succitate categorie se il 70% dei risultati dei test forniva risultati concordanti. In caso contrario, la sostanza é stata posta nella categoria "Risultati non conclusivi". In accordo con questo criterio sono state identificate le sostanze che producono "Disabilità" (Tabella 2). In tale tabella non sono riportate le droghe (cocaina, eroina e oppiacei, amfetamine, cannabinoidi, allucinogeni, solventi), per le quali l'effetto disabilitante è riconosciuto da tempo.
In conclusione sussiste un generale consenso sulla capacità di produrre disabilità alla guida per le seguenti classi di sostanze: allucinogeni, cannabinoidi, narcotici, solventi.
Per altre classi di sostanze, inclusa la quasi totalità di quelle esaminate nel presente studio, l'introduzione di nuove molecole caratterizzate da maggiore efficacia terapeutica ed effetti collaterali marginali, non consente di esprimere un giudizio definitivo sull'effetto di disabilità alla guida. Per tali classi farmacologiche é idoneo un oculato impiego delle sole molecole dotate di vantaggioso rapporto rischio/beneficio.

Interazione alcol-farmaci

Effetti collaterali insoliti si possono produrre quando l'alcol viene assunto in associazione con altri farmaci.
Per esempio, dopo l'ingestione di alcol, i pazienti trattati con ipoglicemizzanti orali possono presentare sintomi sgradevoli simili a quelli sofferti dai pazienti che assumono disulfiram. Interazioni del genere si possono produrre con il metronidazolo o con le cefalosporine.
L'associazione di alcol e di un ipoglicemizzante orale può anche provocare fluttuazioni imprevedibili delle concentrazioni plasmatiche del glucosio, a causa di un effetto ipoglicemizzante additivo dell'alcol.

Nelle Figure 1 e 2 è riportata la distribuzione per classi farmacologiche degli effetti additivi e moltiplicativi con alcol. Si nota una rappresentazione elevata degli antidepressivi e delle benzodiazepine, tra i farmaci che producono potenziamento, e degli antistaminici, tra quelli che determinano effetti additivi con alcol.

La lettura critica delle risultanze degli studi sperimentali denota la necessità di ulteriori approfondimenti e verifiche.

In virtù della convergenza dei risultati di psico-farmacologia sperimentale, gli allucinogeni, i cannabinoidi, i narcotici e i solventi compromettono l'abilità di guida.
Tra gli anticolinergici, gli antidepressivi, i barbiturici, le benzodiazepine, gli ipnotici ed i neurolettici sono presenti farmaci in grado di determinare disabilità e farmaci per i quali le conclusioni non sono definitive.
Fra gli ansiolitici e gli antistaminici, coesistono farmaci che determinano disabilità ed altri, di più recente sintesi, privi di effetti sull'abilità di guida.
Gli psicostimolanti (amfetamine e cocaina) modificano la percezione del rischio da parte del conducente ("risk taking") inducendo l'incapacità di valutare i rischi connessi con il proprio comportamento; ne consegue che il conducente presenta alterazioni comportamentali estremamente pericolose per la sicurezza di guida.
Infine, nella valutazione degli effetti di disabilità prodotti dai farmaci nello specifico caso clinico, deve essere riservata particolare attenzione al rapporto "rischio/beneficio" tra farmacoterapia e sindrome patologica da trattare.

2. Studi di epidemiologia

La ricerca epidemiologica supporta le risultanze degli studi sperimentali esaminando la prevalenza di alcol, farmaci e droghe in diverse popolazioni di utenti della strada.

I principali aspetti della ricerca epidemiologica riguardano:

  1. la natura e l'entità del ruolo svolto dalle suddette sostanze nella genesi degli incidenti stradali;
  2. la determinazione delle diversità qualitative tra gli incidenti alcol- e farmaco/droga-correlati rispetto ad altri tipi di incidenti;
  3. le cause dell'aumento del rischio in determinate sottopopolazioni;
  4. l'impiego dei dati ottenuti ai fini della elaborazione di programmi di prevenzione.

Le rilevazioni epidemiologiche sono utili a definire la situazione locale, valutare l'efficacia delle contromisure e dei programmi di prevenzione adottati.
In letteratura sono riportati studi su: conducenti, come popolazione a rischio; conducenti e pedoni deceduti; conducenti e pedoni feriti.
A titolo esemplificativo, le Figure 3 e 4 mostrano le percentuali di positività per alcune sostanze in studi condotti su conducenti e pedoni deceduti in diversi contesti nazionali [2-15].

Solo pochi autori esprimono un giudizio sul ruolo causale o concausale svolto dalle sostanze nel determinismo dei sinistri. In maggioranza, gli autori ritengono "possibile" o "probabile" il ruolo svolto dalle sostanze identificate e non escludono mai una relazione causale fra la sostanza e il sinistro.

Gli studi effettuati su cadavere e su feriti confermano che i farmaci ipnotici e sedativi raddoppiano il rischio di incidente stradale; dati non conclusivi sono disponibili per i tranquillanti, i cui consumatori sono di per sé a maggior rischio di incidente.
Il fenomeno della disabilità alla guida indotta da anestetici é rilevante solo in pazienti anestetizzati in regime ambulatoriale.
Dagli studi epidemiologici potrebbe dedursi che i consumatori di oppiacei non presentino un elevato rischio di incidenti stradali. Tuttavia, la variabilità metodologica degli studi condotti suggerisce prudenza nel trarre conclusioni generali e consiglia lo svolgimento di ulteriori studi.
La mancanza di studi epidemiologici sistematici ed esaurienti non permette alcuna valutazione sugli allucinogeni, i cui effetti di disabilità alla guida sono dimostrati dagli studi di interazione uomo-macchina.
Studi europei e nordamericani dimostrano una significativa incidenza di consumatori di cannabis indica tra le vittime o i feriti di sinistri stradali. La difficoltà di valutazione dei gruppi di popolazione di controllo resta l'ostacolo più rilevante alla incontrovertibile dimostrazione del ruolo svolto dai cannabinoidi nella genesi degli incidenti.
Malgrado la loro bassa incidenza (2-3%) gli antistaminici meritano una particolare attenzione per il loro accertato effetto sedativo, sinergico con altre sostanze psicotrope.
Considerazioni simili possono trarsi per gli ormoni e i farmaci cardiovascolari (3-5% di prevalenza).
I solventi (benzene, acetato di etile e simili) meritano attenzione, in quanto oggetto di sporadico consumo voluttuario per inalazione e per il loro accertato effetto di disabilità alla guida.
Un contributo minimale alla sinistrosità può essere infine attribuito ai bassi livelli di monossido di carbonio prodotti dal fumo di tabacco in ambiente confinato ed in attualità di guida dei veicoli.

3. Riferimenti legislativi e applicativi

Le disposizioni normative contenute nel Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modifiche) e nel correlato Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992) prevedono la contestazione su strada da parte degli operatori di Polizia Giudiziaria del reato di guida in stato di intossicazione da alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope (artt.186-187).
L'analisi della normativa di merito, di seguito esposta, vuole richiamare l'esigenza di un profilo di linee guida comportamentali, utili per lo svolgimento degli accertamenti giudiziari su titolari di patente di guida, circolanti su strada.
L'effettuazione dei controlli tossicologico-forensi su conducenti di veicoli, previsti dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, pone complesse problematiche giuridiche, medico-legali e tossicologico-forensi in ordine alla liceità degli stessi, alla procedura giudiziaria e tossicologico-forense di esecuzione, ai doveri del medico e dell'intera struttura sanitaria chiamati a svolgere gli accertamenti.
La contestazione della condotta illecita da parte degli operatori di Polizia giudiziaria avviene in accordo alle procedure previste dallo stesso Codice, diversificate nei casi di ebbrezza da alcol (art. 186) rispetto alle sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 187). La procedura è attivata, a discrezione degli organi di Polizia Giudiziaria, in caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope.
Le operazioni di contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza da alcol avvengono attraverso le procedure e gli strumenti previsti nell'art. 379 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, recante il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada. L'accertamento dello stato di intossicazione avviene attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata, tramite etilometro. Il conducente è considerato in stato di ebbrezza alcolica quando la concentrazione alcolemica, corrisponde o supera gli 0,8 g/l, risultando la stessa da due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
Il contenzioso sollevato dall'applicazione di questo articolo è confluito nella produzione di sentenze di terzo grado con la definizione dei seguenti orientamenti di Cassazione: l'analisi alcolimetrica è considerata a tutti gli effetti indagine di polizia giudiziaria, urgente ed indifferibile, stante la naturale modificabilità del dato che costituisce elemento probatorio di reato; la convalida dell'atto urgente avviene successivamente e correlatamente all'obbligo per la P.G. di informare l'Autorità Giudiziaria, tramite verbale entro quarantotto ore dal rilevamento del dato. Altro aspetto significativo riguarda il valore facoltativo dell'indagine etilometrica che può essere sostituita per motivate ragioni da rilevamenti diretti della Polizia Giudiziaria (es. alitosi etilica, eloquio sconnesso, deambulazione alterata); analogamente, può essere assunto come prova ogni altro elemento circostanziale emergente nel processo penale (es. dati clinico-documentali).

L'accertamento del reato di guida sotto l'influenza da sostanze stupefacenti o psicotrope avviene tramite "l'eventuale immediato accompagnamento del conducente", per il prelievo di campioni di liquidi biologici, presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale n. 186 del 12/7/90, recante il "Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope...". In accordo a quanto previsto dal Decreto tali strutture devono essere "... adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica"; nell'espletamento delle procedure diagnostiche deve essere escluso il " ... ricorso a metodiche invasive". Per l'accertamento dello stato di intossicazione da stupefacenti e sostanze psicotrope devono essere seguite le modalità stabilite con Decreto (tutt'oggi in attesa di emanazione!) del Ministro della Sanità di concerto con i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.
La legittimità costituzionale dell'effettuazione di accertamenti tossicologico-forensi su conducenti di autoveicoli, su disposizione della P.G. trova eccezionale fondamento negli stessi dettati normativi degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, purchè risultino tassativamente seguite le modalità di accertamento previste dal Legislatore. L'accertamento degli stati di ebbrezza da stupefacenti e sostanze psicotrope, è effettuato su richiesta della Polizia giudiziaria, presso le strutture pubbliche ex art. 2 del D.M. 186/90, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale; la mancata emanazione potrebbe tradursi a tutt'oggi nella non obbligatorietà del conducente di sottoporsi ad accertamenti disposti dalla Polizia Giudiziaria.
Allo stato attuale della norma, il prelievo ematico coercitivo a scopo giudiziario è considerato un atto invasivo e quindi illecito, rispetto alla semplice visita o ispezione che il Magistrato può ordinare ai fini di Giustizia.
La legittimità dei controlli tossicologici forensi su conducenti (ex artt. 186 e 187) può derivare quindi solo dall'espressione da parte del soggetto interessato di consenso valido alla effettuazione di esame clinico o di prelievo di campioni biologici per l'esecuzione di indagini di laboratorio. Tale situazione potrebbe scaturire anche dalla richiesta personale del conducente sospettato del compimento dell'illecito, posto che in ogni ambito di accertamento giudiziario, rimane al soggetto indagato la possibilità di dimostrare la mancata violazione della norma.
Relativamente alle modalità d'informativa sugli esiti dell'accertamento sanitario, si ricorda che la facoltà di rilasciare copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i cittadini assistiti dalla struttura ospedaliera è propria della Direzione Sanitaria. Nel caso di reato perseguibile d'ufficio (ad es. guida in stato di ebbrezza da alcol, stupefacenti e sostanze psicotrope, ex artt. 186-187 del Codice della Strada) l'Autorità Giudiziaria diventa legittima destinataria della notizia di reato (art. 331 del C.P.P.). In tale ambito ogni Ufficiale di Polizia giudiziaria rappresenta il legittimo tramite per l'inoltro della denuncia. La Direzione Sanitaria - e non il singolo sanitario - potrà pertanto consegnare i risultati di tali accertamenti direttamente alla Polizia Giudiziaria. Nell'ambito degli obblighi di informativa del medico "incaricato di pubblico servizio", il sanitario dipendente di servizio pubblico ha l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria (o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria) i reati perseguibili di ufficio, dei quali abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue stesse funzioni di servizio (art. 362 del Codice Penale). In tale contesto normativo, la guida in stato di ebbrezza da sostanze psicoattive, costituisce reato perseguibile di ufficio e quindi oggetto di obbligatoria denuncia all'Autorità giudiziaria (e/o alla Polizia giudiziaria eventualmente richiedente, in quanto a sua volta soggetto di invio di obbligatoria denuncia). Nel caso specifico, l'Autorità Giudiziaria competente è rappresentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Tale dovere può essere adempito tramite l'immediata comunicazione alla Direzione Sanitaria, la quale nella sua veste di Responsabile della custodia della documentazione sanitaria, dovrà presentare denuncia nei casi di intossicazione da sostanze psicoattive emergenti nel corso dell'espletamento delle attività diagnostico-cliniche che configurino l'ipotesi di reato perseguibile di ufficio.
Per concludere, l'analisi dell'attuale impianto normativo del Codice della Strada rivela le ragioni dell'ambiguità e disomogeneità che caratterizzano la realtà territoriale nazionale relativamente alla prevenzione dei reati di guida in stato d'intossicazione da alcol, droghe o sostanze psicotrope.
L'ipergarantismo del codice stradale contrappone l'Italia agli altri Paesi europei, più coerenti nel perseguire modelli istituzionali di ricerca della Sicurezza sociale.
Ancor prima di un'eventuale introduzione dell'inevaso regolamento applicativo, risulta inderogabile una radicale ed innovativa revisione dell'attuale assetto normativo, fondata sulla adozione di una criteriologia di accertamento, uniforme ed affidabile, per la contestazione degli illeciti previsti dall'art. 186 e 187.
A prescindere dall'evidente necessità di tutela della salute della collettività, va sottolineata l'ingenuità dell'ideologia garantista che sostiene l'attuale assetto normativo, fondato sull'utilizzo di indagini di valenza presuntiva (analisi etilometrica e screening chimico-tossicologici su urina) e quindi di limitata affidabilità probatoria. La mancata adozione di procedure idonee, relative alla tipologia del campione biologico, alla metodica analitica, alla garanzia della catena di custodia ed alla certificazione di qualità dei laboratori implicati, incide sui diritti individuali in misura più grave rispetto alla presunta invasività di un campionamento ematico.
L'ottimizzazione procedurale dei controlli tossicologico-forensi su conducenti è quindi un obiettivo da perseguire, insieme ad un integrato sviluppo di una rete di programmi istituzionali di trattamento che consenta di trasformare la sanzione penale ad amministrativa nell'incentivazione motivazionale alla riabilitazione. In tal senso sarebbe opportuno creare una rete d'intervento integrato, coinvolgente le strutture di trattamento e le strutture deputate a vario titolo nell'attuazione dei controlli giudiziari ed amministrativi.

E NON E' FINITA QUì.

 

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