Autoscuole
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- Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
- Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa
da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
- I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed
in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la
limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione,
all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
- Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere
la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del
concedente. Nel caso di societa' od enti l'autorizzazione puo' essere
rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della societa' od ente
secondo quanto previsto dal regolamento.
- L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno,
risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria,
di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante
di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti
richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi
delegata.
- L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
- L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di
istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto
del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
- L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
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- l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare
funzionamento dell'autoscuola.
- L'autorizzazione e' revocata quando:
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- siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del
titolare;
- venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
- Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti
minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' degli insegnanti e
degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per
l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
- Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
a
. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa
attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
- Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
a
.
- Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate
norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici,
dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
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le leggi sono in continuo fermento ciò
che oggi è sicuro domani la
comunità europea potrebbe modificarlo, quindi per sapere il testo attuale
vigente
in tema di circolazione stradale, lo trovate presso l'autoscuola
Regazzoni Paolo.