Art. 126. Durata e conferma della validita' della patente
di guida
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- Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci;
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno
di eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno
di eta' sono valide per tre anni.
- La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per
tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della categoria D
e' valida per cinque anni.
- Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo' stabilire termini di
validita' piu' ridotti per determinate categorie di anche in relazione all'uso
cui sono destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai loro
requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in quali casi debba
addivenirsi alla sostituzione della patente.
- L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida
dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità
della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza
biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose,
la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici (1).
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis),
sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato
di idoneità
- La validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale
della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare
della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima
patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati
nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente
dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal
quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i competenti uffici del
Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono
essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal titolare della
patente per il periodo di validita'.
- L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5
rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della
validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti
di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
- Chiunque guida con patente la cui validita' sia scaduta e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
a
. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro
della patente, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.
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le leggi sono in continuo fermento ciò
che oggi è sicuro domani la
comunità europea potrebbe modificarlo, quindi per sapere il testo attuale
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Regazzoni Paolo.