Art. 128. Revisione della patente di guida
- Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il
prefetto nei casi previsti dall'art.187, possono disporre che siano sottoposti
a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma
4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita media o dell'esame
di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o
revoca della patente.
- Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami
previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
a
. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato
dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del
comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
- Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
Art. 130. Revoca della patente di guida
-
- La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C.:
-
- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128,
risulti non piu' idoneo;
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno Stato estero.
- Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di
revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di
validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della
patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita'
previsti dall'art.116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D
ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata.
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comunità europea potrebbe modificarlo, quindi per sapere il testo attuale
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Regazzoni Paolo.