Art. 128. Revisione della patente di guida

  1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art.187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita media o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
  2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a . Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
  3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 130. Revoca della patente di guida

  1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:
    1. quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
    2. quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
    3. quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

  2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti dall'art.116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.

 

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