Art. 136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da
Stati esteri da Stati della Comunita' europea
- I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno Stato
membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito la residenza
anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della
suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali e'
valida la loro patente senza sostenere l'esame di ido neita' di cui all'art.
121. La patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita' italiana che
ha rilasciato la nuova patente, all'autorita' dello Stato membro che l'ha
rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di
abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale
documento abilitativo a se' stante.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non
comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
- Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato
avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti
psichici, fisici e morali stabiliti ripettivamente dagli articoli 119 e 120.Il
controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma
5.
- L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto qualora si
dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato
membro della Comunita' europea, e' stato subordinato al possesso di requisiti
psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In
questa ipotesi alla nuova patente non puo' essere accordata una validita' che
vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.
- Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti
commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in sostituzione di una
precedente patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria non
superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne
l'esame di idoneita'.
- A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si
applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,previste per
chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale
- A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un
anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati
da uno Stato estero, scaduti di validita' ovvero a coloro che, trascorso piu'
di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
i documenti di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni
previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.
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comunità europea potrebbe modificarlo, quindi per sapere il testo attuale
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